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STATUTO


Costituzione
ART.1) E’ costituita, tra le persone che riconoscono le condizioni qui sotto esposte, una libera associazione per la protezione degli animali avente la denominazione “L.A.” – protezione animali, dove “L.A.” sta per “Lega Animalista”.
Essa adotta come simbolo un globo terrestre intorno al quale ruotano varie specie di animali ed in cui compaiono le scritte “difendere”, “proteggere”, “rispettare”.
Art.2) L’associazione è senza scopo di lucro. I suoi contenuti e la struttura sono democratici.
Art.3) La sede legale è in Napoli, ma può costruire sedi secondarie. Il comitato direttivo ha la facoltà di nominare delegati per la gestione di tali sedi, deliberando le modalità di costituzione e di gestione contabile delle sedi stesse.
Art.4) Scopi dell’associazione
L’associazione ha come scopo primario l’impegno per la protezione degli animali, e la difesa del loro habitat, pertanto si propone anche per la tutela della natura nei suoi vari aspetti, soprattutto in tema di educazione ambientale.
Tra gli scopi dell’associazione, inoltre, c’è l’impegno ad un efficace propaganda atta a sviluppare un corretto rapporto uomo-animale e la collaborazione con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali.
Art.5) La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art.6) Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione derivano dalle quote sociali, dagli introiti di attività di propaganda, da donazioni e lasciti da parte di privati e da contributi e convenzioni con enti pubblici.
Art.7) Bilancio
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il comitato direttivo sottoporrà all’assemblea dei soci il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso. Dal bilancio consuntivo devono risultare i contribuiti, i lasciti ricevuti.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.4
Art.8) Possono essere associati dell’associazione tutti coloro che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta. Spetta al comitato direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli associati dovranno rinnovare il loro patto di adesione con l’ente; coloro che non rinnovano la loro adesione per più di due anni consecutivi decadono automaticamente dalla qualifica di soci.
Il tesseramento inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre esso ha effetto per l’intero anno solare.
Gli associati e i componenti del comitato direttivo non ricevono alcun compenso per le loro prestazioni, ad essi è riconosciuto un rimborso spese, sostenute nell’ambito delle attività istituzionali, secondo le modalità stabilite dal comitato direttivo.
Art.9) Gli associati vengono ammessi a far parte dell’associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all’associazione oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al comitato direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal comitato direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
b) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’associazione;
c) che pongono in essere comportamenti pregiudizievoli per la vita dell’associazione o contrari agli interessi della stessa.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale entro 30 giorni da tale comunicazione scritta, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell’associazione.
Art.10) Qualifica di socio
Gli associati si distinguono in a) soci “ordinari attivisti” e b) “soci sostenitori”:
a) i soci ordinari attivisti sono coloro che prestano gratuitamente e volontariamente la loro collaborazione alle attività dell’associazione. La loro iscrizione è gratuita. La loro richiesta di adesione dovrà essere avallata da almeno due componenti del c.d. e vistata dal presidente. La qualifica di socio si acquisisce dopo 3 mesi dall’accettazione della domanda, durante i quali, l’aspirante socio dovrà aver dimostrato assiduità verso le attività dell’associazione.
b) gli soci sostenitori sono coloro che contribuiscono in maniera spontanea al sostentamento economico dell’associazione. Essi versano una quota minima stabilita dal c.d.. La loro adesione è formalizzata con l’accettazione incondizionata delle norme statutarie.
Art.11) Diritti e prerogative dei soci:
a) i soci attivisti sono soci a tutti gli effetti, ad essi viene rilasciata una tessera al momento dell’accoglimento della domanda d’ammissione. Essi godono della funzione di elettorato attivo e passivo.
b) gli soci sostenitori al momento dell’accettazione espressa dello statuto e del versamento della quota minima stabilita, ricevono la tessera di socio. Il socio sostenitore partecipa alle assemblee dell’associazione ma non ha funzione di elettorato passivo né attivo. Il socio sostenitore ha il diritto di proporre iniziative e delibere assembleari ma non ha diritto di voto in assemblea. Il socio sostenitore ha diritto di accedere ai servizi offerti dall’associazione.
Art.12) Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’assemblea dei soci
b) Il comitato direttivo
c) Il presidente
Art.13) Assemblea
L’assemblea è formata da tutti gli associati di maggiore età. E’ convocata dal presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno in via ordinaria entro il 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di un terzo degli aderenti, in tal caso, il Presidente sentito il c.d. circa l’ammissibilità o meno delle motivazioni provvede alla convocazione entro 15 gg. dalle decisioni del c.d. con le modalità previste dall’ultimo comma del presente articolo. Spetta inoltre all’assemblea deliberare in merito:
1) Alla nomina del comitato direttivo;
2) Alla nomina del presidente e del vice presidente;
3) All’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
4) All’approvazione e alle modifiche dello statuto.
Ad ogni altro argomento che il comitato direttivo intende sottoporre.
Procedere con votazione segreta alla ratifica di provvedimenti di espulsione dei soci da parte del comitato direttivo. Le delibere dell’assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
L’assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la comunicazione può essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Sono ammesse deleghe, ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
Art.14) Comitato direttivo
L’associazione è retta da un comitato direttivo in seguito c.d. formato dal presidente, dal vice presidente dell’associazione e da 3 membri eletti dall’assemblea dei soci. Il c.d. dura in carica 5 anni i suoi membri sono rieleggibili.
Al comitato direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Il c.d. provvede alle attività dell’associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.
E’ in ogni caso fatto divieto al comitato direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il c.d. potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.
E’ sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione. Il c.d. dovrà accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti. Il c.d. dovrà riunirsi in via ordinaria due volte all’anno. Le delibere del c.d. saranno trascritte in apposito verbale. Al c.d. spetta di redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci.
Il c.d. è presieduto dal presidente ed è convocato dallo stesso almeno otto giorni prima con comunicazione scritta, tramite lettera, in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il c.d. è regolarmente costituito con la maggioranza semplice dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
Il c.d. può essere, in via straordinaria, convocato su richiesta motivata da un terzo dei suoi componenti.
I membri del c.d. che senza giustificato motivo risultino assenti a più di due sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri eletti del c.d. lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del c.d. che li ha cooptati.
Nel caso di dimissioni del presidente o del vice presidente l’assemblea dei soci procederà alle elezioni dei sostituti in quanto gli stessi non cooptabili.
Art.15) Il presidente
Il presidente ha il compito di coordinazione generale, di rappresentanza legale e di portavoce dell’associazione. Può delegare altri a queste funzioni. Può decidere su tutte quelle questioni che non sono di competenza assembleare e che non violino i diritti dei soci alla rappresentanza democratica e che non comportino gravi impegni economici per l’associazione. Può in caso di necessità assumere tutte quelle iniziative che ritiene necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari.
Per tutte le iniziative che comportino impegni finanziari di notevole entità le decisioni del presidente saranno sottoposte entro 10 giorni al vaglio del c.d. che deciderà a maggioranza assoluta. Il vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni, nel caso in cui lo stesso risulti impossibilitato a svolgere il proprio ruolo.
Art.16) Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. In caso di estinzione, o scioglimento dell’associazione i beni che residuino dopo la liquidazione saranno devoluti ai sensi dell’art.5 Dlgs 4/12/97 n.460.
Art.17) Il presente statuto è modificabile dall’assemblea con la maggioranza qualificata dei ¾ degli associati.
Art.18) Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.
Le norme contenute nel presente statuto, che modificano ed integrano il precedente, entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del 29 marzo 2008.

 

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